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Iter unico per i data center, ma restano nodi urbanistici e applicativi

Iter unico per i data center, ma restano nodi urbanistici e applicativi

Di Maria Elena Molteni
21 Aprile 2026

La legge di conversione del cosiddetto “Decreto Bollette” è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore il 19 aprile. Il provvedimento – legge 10 aprile 2026, n. 49 – conferma l’impianto del decreto-legge 21/2026, che introduce misure per la riduzione dei costi energetici, il sostegno alla competitività delle imprese e la decarbonizzazione industriale. Tra gli interventi più rilevanti figura la riforma del quadro autorizzativo per i data center, infrastrutture ormai centrali per cloud, AI e servizi digitali avanzati.

L’articolo 8 istituisce un procedimento autorizzativo unico per la realizzazione, l’ampliamento e l’esercizio dei data center. Secondo Belvedere & Partners, Studio Legale Associato, la norma risponde all’esigenza di semplificare un iter tradizionalmente complesso, caratterizzato da competenze frammentate e sovrapposizioni tra livelli amministrativi. L’obiettivo è accelerare i tempi, garantire certezza procedurale e mantenere al contempo le tutele ambientali e sanitarie.

La riforma arriva in un momento di forte espansione del settore: crescita dei servizi cloud, sviluppo dell’intelligenza artificiale generativa, necessità di infrastrutture edge e hyperscale, investimenti europei sulla sovranità digitale. Negli ultimi due anni l’Italia ha attirato operatori internazionali grazie alla domanda crescente, alla posizione geografica strategica e alla disponibilità di aree da riconvertire. Un quadro autorizzativo più lineare è quindi un tassello essenziale per competere con i principali hub europei.

IL NODO URBANISTICO

Belvedere & Partners evidenzia però un punto critico: il provvedimento non chiarisce come il procedimento unico debba coordinarsi con la pianificazione urbanistica attuativa. L’assenza di un raccordo esplicito rischia di generare incertezze applicative, soprattutto nei territori in cui gli strumenti urbanistici non prevedono destinazioni compatibili con infrastrutture ad alta intensità energetica o tecnologica. Per gli investitori istituzionali, il nuovo iter può migliorare la prevedibilità dei tempi, ma l’incertezza urbanistica resta un elemento di complessità, in particolare nei progetti greenfield. Per le amministrazioni locali, la sfida sarà integrare la nuova procedura con i piani vigenti, evitando sovrapposizioni e garantendo coerenza tra sviluppo tecnologico, sostenibilità e governo del territorio.

RISCHIO CONGESTIONE

Lo studio legale Chiomenti mette in luce anche che la norma si applica indistintamente a tutti i data center, inclusi quelli aziendali di piccole dimensioni destinati a uso interno. Molti di questi non richiederebbero autorizzazioni complesse, ma rientrerebbero comunque nel procedimento unico. Il rischio è che l’autorità competente per l’AIA si trovi a gestire un numero elevato di istanze non proporzionate alla rilevanza dei progetti. Da qui la proposta di introdurre soglie dimensionali o di potenza, così da limitare il procedimento unico ai progetti effettivamente significativi, evitando frazionamenti artificiosi e garantendo proporzionalità. Lo studio sottolinea che la norma non chiarisce se l’autorizzazione unica possa produrre effetti di variante urbanistica, come avviene in altri casi di semplificazione (ad esempio nella ZES Unica). In assenza di un riferimento esplicito, l’interpretazione più prudente è che il procedimento unico possa operare solo dopo che l’intervento abbia ottenuto la conformità urbanistica. Gli operatori dovranno quindi verificare preventivamente la compatibilità dell’area e, se necessario, attivare varianti o piani attuativi prima dell’avvio del procedimento unico. Una fase che potrebbe allungare i tempi e incidere sulla bancabilità dei progetti.

Un ulteriore elemento critico riguarda la progettazione: l’istanza deve includere fin da subito tutti gli elaborati necessari per ottenere i vari atti di assenso. Ciò impone di definire in anticipo non solo l’edificio, ma anche impianti, consumi, emissioni e fabbisogni energetici, spesso con un anticipo di due o tre anni rispetto alla messa in esercizio. Il rischio è che, durante i lavori, si renda necessario presentare varianti. La norma però non distingue tra modifiche essenziali e non sostanziali: anche variazioni minime, oggi gestibili con una semplice SCIA, potrebbero dover tornare in conferenza di servizi. Una distinzione più chiara sarebbe necessaria per evitare rigidità eccessive.

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